Statuto 1

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata: “Associazione Culturale Salus Euganea Onlus” con sede presso lo Studio Atheste in via Cà  Mori 3 nel Comune di Este (Padova).
2. L’associazione utilizzerà , nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità  sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
3. L’associazione che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività  di utilità  sociale, nel pieno rispetto della dignità  e della libertà  degli associati.

ART. 2
(Finalità )

1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge esclusivamente attività  di solidarietà  sociale.
2. I proventi delle attività  non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità  che si propone sono in particolare rivolte all’ assistenza sociale e socio-sanitaria.
4. Le attività  dell’ associazione saranno indirizzate al raggiungimento dei seguenti scopi:
– la creazione di un centro di ascolto per persone in difficoltà  che permetta di comprendere meglio le loro necessità ;
– l’ attuazione di progetti che abbiano lo scopo di predisporre interventi a sostegno dell’ attività  medica di prevenzione.
– l’ elaborazione di azioni specifiche a sostegno dei malati e delle loro famiglie che abbisognano di particolare assistenza sanitaria,
psicologica e sociale (malattie croniche psichiche e fisiche, dipendenze, ecc…).
5. l’ associazione, per meglio adempiere i propri fini istituzionali e in qualità  di attività connesse, nel rispetto del comma 5 dell’art. 10 del decreto n. 460 del 1997, si propone di organizzare incontri rivolti ai propri volontari e alla cittadinanza che risultino utili all’ approfondimento dei temi più rilevanti per la tutela della salute delle persone: temi di tipo sanitario che abbiano importanti implicazioni sociali, in particolare le malattie croniche che sono in continuo aumento e determinano notevoli problemi assistenziali; promuovere tutte quelle iniziative utili a favorire il coinvolgimento dei professionisti che lavorano in ambito socio-sanitario, nonchè l’ organizzazione di convegni, corsi, dibattiti, meetings e qualsiasi altra attività  di tipo culturale, anche in collaborazione con enti territoriali, fondazioni, altre associazioni, privati e comunque con soggetti aventi le medesime finalità .
6. L’ associazione potrà  inoltre:
– acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l’ organizzazione e la pratica sportiva, per lo svolgimento di attività  teatrali e musicali, per condurre iniziative sociali e per l’ effettuazione di attività  di formazione e aggiornamento.
– gestire in proprio o per conto strumenti mediatici (giornali, opuscoli, internet ecc.)
– svolgere ogni altra attività  connessa e funzionale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
7. L’ associazione prevede il divieto di svolgere attività  diverse da quelle menzionate all’ art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3
(Soci)

1. Sono ammessi all’ associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto.
2. L’ organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà  specificare le proprie complete generalità  impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’ Assemblea.
sostenitori: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
benemeriti: persone nominate tali dall’ Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’ associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività  dell’ associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’ attività  prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività  nell’ associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità  personali.

ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’ associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’ associazione.
3. L’ esclusione è deliberata dall’ Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’ interessato.

ART. 6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell’ associazione sono:
– Assemblea dei soci;
– Consiglio direttivo;
– Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

1. L’ Assemblea è l’ organo sovrano dell’ associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’ anno dal Presidente dell’ associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’ adunanza e contenente l’ ordine del giorno dei lavori.
3. L’ Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’ Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’ associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell’ Assemblea)

L’ Assemblea deve:
– approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
– fissare l’ importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’ attività  dell’ associazione;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’ altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità  Assemblee)

1. L’ Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’ Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità  delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’ Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’ associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’ Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, da un componente dell’ Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da numero 9 membri eletti dall’ assemblea tra i propri componenti. Esso può cooptare altri 5 membri, in qualità  di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi e le riunioni sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato e contenente l’ ordine del giorno dei lavori.
3. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. In caso di cessazione di un componente il Consiglio direttivo ha facoltà  di nominare un sostituto tra i soci della stessa associazione.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’ Assemblea; redige e presenta all’ Assemblea il rapporto annuale sull’ attività  dell’ associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’ Assemblea; convoca l’ Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. E’ eletto dall’ Assemblea a maggioranza semplice dei componenti.
2. Il Presidente ha facoltà  di nominare i referenti per alcune attività  svolte dalla associazione. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

ART. 13
(Durate delle cariche)

1. Tutte le cariche hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei cinque anni decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 14
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’ organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) gli utili, i proventi, i redditi, i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ed ogni altro introito derivante dallo svolgimento delle attività  istituzionali;
d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L’ associazione ha l’ obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 15
(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell’ associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’ anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’ esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’ Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’ associazione almeno 20 giorni prima dell’ Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev’ essere approvato entro il 30 aprile dell’ anno successivo alla chiusura dell’ esercizio sociale.

ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’associazione avrà  l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità , sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.